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Dal 6 novembre 2018 ANUPI TNPEE è iscritta all’Elenco del Ministero della Salute delle Società Scientifiche e delle Associazioni Tecnico-Scientifiche delle Professioni Sanitarie, istituito con Decreto Ministeriale del 2 agosto 2018, ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 marzo 2017 n. 24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

Nell’Elenco risultano iscritte n. 336 società e associazioni, che hanno superato la valutazione sul piano amministrativo, in quanto hanno presentato tutte uno statuto aggiornato successivamente all’entrata in vigore del Decreto ministeriale.

I requisiti che deve possedere l’Associazione Tecnico scientifica (ATS) sono i seguenti:

a) rilevanza di carattere nazionale, con sezione, ovvero rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome, anche mediante associazione con altra società o associazioni della stessa professione, specialità o disciplina

b) rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti non in quiescenza nella specializzazione o disciplina, previste dalla normativa vigente, o nella specifica area o settore di esercizio professionale

c) atto costitutivo redatto per atto pubblico e statuto, dai quali si evincano gli elementi del comma 2.

Comma 2

a) denominazione, sede, patrimonio;

b) specifica dichiarazione di autonomia e indipendenza dell'ente e dei suoi legali rappresentanti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM);

c) specifica previsione che l'ente non ha tra le  finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati  o  che,  comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale;

d) previsione della massima partecipazione degli associati alle attività e alle decisioni dell'ente attraverso: indicazione del procedimento per la elezione democratica degli organismi statutari con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo, approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti e/o   degli organismi statutari, democraticamente eletti, dei bilanci preventivi e dei consuntivi, regolamentazione delle convocazioni dell'assemblea e degli altri organismi associativi nonché delle modalità con  cui l'assemblea stessa e gli altri organismi deliberano;

e) professione, disciplina specialistica o settore di attività specifico o prevalente, con previsione, per le società scientifiche intercategoriali e/o interdisciplinari, della possibilità che possano essere ammessi esclusivamente gli appartenenti alla specifica categoria professionale ovvero i professionisti che esercitano, anche se non in via esclusiva, la specifica  attività  che  la  società rappresenta;

f) previsione dell'ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti in possesso dei   requisiti   previsti   dallo   statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in   regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel  settore o nell'area interprofessionale  che  la  società  o   l'associazione rappresenta;

g) assenza di finalità di lucro;

h) previsione dell'obbligo di   pubblicazione   dell'attività scientifica attraverso il sito web della società o associazione, aggiornato costantemente;

i) previsione della dichiarazione e della regolazione degli eventuali conflitti di interesse;

j) previsione di un Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;

k) espressa esclusione di retribuzione delle cariche sociali;

l) previsione   dell'obbligo   di   pubblicazione   nel    sito istituzionale dell'ente dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti;

m) previsione che i legali rappresentanti, amministratori o promotori  non  abbiano  subito  sentenze  di  condanna  passate   in giudicato   in   relazione    all'attività   della    società    o dell'associazione. 

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Dal 28 Dicembre 2021 ANUPI TNPEE è inoltre stata inserita nell'Elenco del Ministero della Salute delle Società Scientifiche e delle Associazioni Tecnico-Scientifiche delle Professioni Sanitarie, istituito ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DM 29.07.2017, riguardante l' "Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità" , di cui potrà avvalersi per l’individuazione delle misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario, e per il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure.

Per consultare l'Elenco delle Società e Associazioni Tecnico Scientifiche ammesse, visita il sito CLICCA QUI