COSA DEVE FARE UN TNPEE

            PER LA FORMAZIONE ECM?

La formazione ECM per le professioni sanitarie

Come stabilito nell'articolo 25 (parte III titolo I) dell'Accordo Governo, Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (vedi allegato):
1. Sono destinatari dell’obbligo E.C.M. tutti i professionisti sanitari che esercitano l’attività sanitaria alla quale sono abilitati.
2. Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva.
3. Assolve l’obbligo formativo il professionista sanitario che pone in essere quanto previsto dalla vigente normativa in materia di E.C.M.

Ogni TNPEE è pertanto tenuto ad implementare ed aggiornare la propria formazione professionale con la partecipazione ad eventi, workshop, laboratori, corsi che, gestiti da Provider riconosciuti dal Ministero, rilascino Crediti in grado di attestare non solo la partecipazione ma anche l'acquisizione delle nozioni base. 
Ciascun professionista è libero di selezionare, tra le offerte provinciali, regionali e nazionali, quelle che più rispecchiano la propria necessità formativa, senza vincolo alcuno.

 

Obbligo formativo standard: crediti, riduzioni, recuperi ed esoneri.

L’obbligo formativo standard per il triennio 2020/2022 , in seguito all'Emergenza Covid19 e relative delibere è stabilito per tutte le professioni sanitarie a 100 crediti nel triennio.

ALCUNE PRECISAZIONI

  • in seguito alla Delibera del 7 Luglio 2016, tutti i professionisti hanno diritto ad acquisire i propri crediti senza vincolo di numero per anno solare: ciò significa che è possibile acquisire i crediti in misura variabile nel singolo anno, potenzialmente anche tutti i 100 crediti in un solo annoanche se può essere più opportuno bilanciare la formazione durante il triennio;
  • l’acquisizione dei crediti non prevede limiti circa le tipologie di corsi ECM, cioè corsi residenziali, corsi di formazione sul campo, corsi di formazione a distanza, con cui acquisirli, anche se può essere più opportuno organizzare la propria formazione bilanciando le differenti tipologie di corsi ECM;
  • rimane possibile, oltre alla partecipazione ai corsi di formazione, acquisire crediti formativi tramite altre attività, definite come “formazione individuale”, anche se più complesse, quali ad esempio:
    – pubblicazioni scientifiche e sperimentazioni cliniche
    – partecipazione a corsi di formazione all’estero
    – autoformazione tramite la lettura di riviste scientifiche, di testi scientifici e  di  monografie scientifiche
  • l'acquisizione della formazione tramite autoformazione non può superare il 25% dell'attività formativa totale del professionista
  • per i neolaureati l'obbligo formativo decorre a partire dal 1 Gennaio dell'anno successivo al conseguimento del titolo accademico abilitante alla professione.

Trienni formativi 2014-2016 e 2017-2019
È ancora possibile per chi non ha ottemperato l’intero debito formativo ECM nei trienni precedenti, 2014-2016 e/o 2017-2019, “sanare” la posizione acquisendo i crediti formativi mancanti entro il 31/12/2020.

 A coloro che nel triennio 2014/2016 non hanno soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale viene data la possibilità di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. (vedi Delibera autoformazione e recupero crediti)

 

 

Banca dati Co.Ge.A.P.S. e verifica ECM

Si ricorda che è fatto obbligo a tutti i professionisti di registrarsi sul portale Co.Ge.A.P.S. 

Al momento dell'inserimento dei dati, si ricorda di inserire il 1 Gennaio successivo al conseguimento del titolo di accademico come data di inizio attività ECM, a partire dalla quale inizia l'obbligo formativo del professionista. 

 >> BANCA DATI Co.Ge.A.P.S. <<

Il Co.Ge.A.P.S. ha messo inoltre a disposizione un servizio di back-office:

TEL.06.36000893 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

 

Quali documenti consultare

Al seguente link è possibile consultare e scaricare i documenti contenenti le delibere e le determine in materia di ECM. 

http://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx

Alleghiamo a seguire alcuni di questi documenti per facilitarne la rapida consultazione.  

 

 

 

Il Dossier Formativo è un progetto attualmente in fase di sperimentazione, esso costituisce uno strumento a disposizione del professionista e del Sistema Sanitario, per una pianificazione del percorso formativo che risponda sia alle esigenze del singolo in termini di aggiornamento professionale, che a quelle derivanti dai Piani Sanitari Nazionali, Regionali e dell’Organizzazione nella quale presta la propria opera lo stesso professionista.

Uno strumento, il Dossier Formativo, sul quale poggia il Programma nazionale E.C.M. così come ridisegnato dagli ultimi Accordi Stato-Regioni.

Il recente Accordo Stato-Regioni ha confermato, tra gli strumenti per la gestione della formazione continua, il Dossier Formativo individuale e di gruppo, introdotto dai precedenti Accordi del 1 agosto 2007 e del 5 novembre 2009 aventi come oggetto il riordino della Formazione Continua in Medicina.

Il Dossier Formativo è uno strumento di programmazione, rendicontazione e verifica ad uso e a gestione del professionista che, attraverso lo stesso Dossier Formativo, autodetermina, con libertà ed autonomia, il proprio percorso di aggiornamento, tenuto conto degli obiettivi formativi nazionali e regionali.

Il Dossier Formativo dovrebbe dunque assicurare che il processo E.C.M. non sia realizzato in modo estemporaneo ma contemperi i bisogni professionali del singolo con quelli generali dell’organizzazione e del sistema.

 

 

Educazione Continua in Medicina (ECM) è un programma nazionale di attività formative, attivo in Italia dal 2002. L'ECM prevede il mantenimento di un elevato livello di conoscenze relative alla teoria, pratica e comunicazione in campo medico.

In Italia è obbligatorio per tutti i professionisti della Sanità, con il fine di mantenere aggiornati e competenti i propri associati.

L’ECM è quindi il processo attraverso il quale il professionista della salute garantisce il proprio aggiornamento, con lo scopo di rispondere sempre meglio ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio Sanitario e anche al proprio bisogno di sviluppo professionale.

Pertanto il programma nazionale di E.C.M., riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata che pubblica.

La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.

Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di E.C.M. ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad oggi competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).