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Comunicato AITNE ANUPI

 

 

 

Contestiamo l’esclusione dei TNPEE

dalle  équipes  multiprofessionali per  la  diagnosi  dei  DSA. CC3

 

Nei giorni scorsi ANUPI e AITNE hanno inviato ai competenti organi dell’Istituto Superiore di Sanità la seguente lettera, che intende rappresentare la protesta delle Associazioni dei TNPEE, rispetto all’esclusione dalle équipes multi professionali per la diagnosi dei DSA. CC3.

L’iniziativa si basa su evidenze giuridiche presenti nella normativa e in particolare nel Profilo professionale dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva:

le competenze previste, infatti, non solo contrastano con l’esclusione di questa figura, ma ne proverebbero l’assoluta necessità, all’interno delle équipe multi professionali.

 

 


 

 

Alfonso Mele

Responsabile del Progetto CC3

e p.c.    Nicola Vanacore

Membro Giuria Consensus Conference 3

Istituto Superioredi Sanità

Viale Regina Elena 299 00161 – Roma

 

OGGETTO:   Esclusione   della   figura   professionale   del   Terapista   della   Neuro   e   Psic Evolutiva  dalle  équipes  multiprofessionali  per  la  diagnosi  di  DSA.  CC3

 

L’Associazione Italiana Terapisti della Neuro e psicomotricità dell’Età evolutiva (AITNE) e l’Associazione Nazionale Unitaria Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (ANUPI), portano alla vostra attenzione quanto segue:

La raccomandazione espressa

da parte del Comitato Scientifico dell’ISS, da Voi rappresentato, che ha redatto la Consensus Conference 3 sui Disturbi Specifici di Apprendimento del 6-7 dicembre 2010, pubblicata nel giugno 2011, dove al quesito D2 :“ Qual è il percorso ottimale delle persone con diagnosi di DSA dal momento della presa in carico e quali sono le figure professionali coinvolte?”

Si risponde con: “ il team clinico deve essere multiprofessionale e multidisciplinare e deve includere tra le figure professionali il neuropsichiatra infantile, lo psicologo e il logopedista”

 

Raccomandazione che viene così richiamata, divenendone un fondamento, dall’art.2 comma 1 dell’ Accordo tra Governo Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)” – Repertorio Atti n 140 del 25 luglio 2010, dove, per il rilascio della diagnosi, si parla di: “disponibilità di un’équipe multidisciplinare costituita da neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti, eventualmente integrata da altri professionisti sanitari e modulabile in base alle fasce di età”

E’ contestabile sul piano giuridico

in quanto affetta da vizi di eccesso di potere, per difetto di motivazione, per disparità di trattamento, per illogicità e per violazione della normativa di riferimento, che individua la figura e il profilo professionale del Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva e quello del Logopedista (DM 17/01/97 n.56; DM 14/09/94 n.742), definendo ambiti e rispettive competenze professionali.

Nell’individuare le professionalità delle persone chiamate a far parte dell’équipe multidisciplinare per il rilascio delle diagnosi di DSA, fa riferimento unicamente alle figure professionali dei Neuropsichiatri Infantili, degli Psicologi e dei Logopedisti e prevede unicamente come facoltativa l’integrazione di esse con altri professionisti sanitari.

Nell’individuazione delle figure professionali che fanno parte di diritto dell’équipe multidisciplinare, non è stata considerata la figura professionale dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (TNPEE), figura che ha una specifica competenza e un titolo di studio che l’abilita a pieno titolo ad operare nelle predette equipe.

La definizione di necessità contenuta nella raccomandazione (“… deve includere…”) è inoltre in contrasto con quanto asserito subito dopo:

Dall’analisi della letteratura emerge come la ricerca sui modelli organizzativi ottimali e i percorsi assistenziali per i DSA, condotta secondo una metodologia valida che ne garantisca la qualità dei risultati raggiunti, sia praticamente inesistente. I due studi individuati non forniscono dati utili per orientare le raccomandazioni cliniche sulla base di prove scientifiche.”

Esaminando l’elenco dei professionisti della riabilitazione e i corrispettivi profili le uniche figure che possano entrare di diritto nella valutazione diagnostica di un DSA sono il TNPEE e il Logopedista (D.M. 29 marzo 2001).

L’”inclusione” del Logopedista e l”esclusione” del Tnpee è del tutto infondata, alla luce dell’analisi dei rispettivi profili professionali, considerato che nel profilo professionale del TNPEE, (DM 17/01/97 n.56) è esplicitamente menzionata la valutazione e la riabilitazione neuropsicologica (memoria, attenzione, funzioni esecutive, apprendimento):

Il Tnpee è l’operatore sanitario che, (…) svolge (…) gli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuropsicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo”.

Nel profilo professionale del Logopedista (DM 14/09/94 n.742), si legge altresì che:

“Il Logopedista (…) svolge la propria attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica. L’attività del logopedista è volta all’educazione e rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi.”

I due profili vedono il TNPEE possedere una formazione specifica che prevede la valutazione integrata di tutte le competenze di sviluppo riguardanti l’età evolutiva, mentre il profilo del Logopedista è caratterizzato da una formazione sostanzialmente più settoriale, relativamente al linguaggio e alla comunicazione, in favore della longitudinalità, ovvero la cura delle patologie del linguaggio, dall’infanzia fino ad arrivare all’adulto e all’anziano.

Si rileva inoltre che la non menzione del TNPEE come membro di diritto delle équipes multidisciplinari abilitate a rilasciare la diagnosi di DSA è tanto più grave e infondata in quanto:

la diagnosi di disgrafia, introdotta dalla Legge 170/10, presuppone una valutazione della grafo- motricità ed un approfondimento sul versante del Disturbo di Coordinazione Motoria

per completare il profilo funzionale previsto dall’Accordo Stato – Regioni, viene richiesta una valutazione delle competenze motorio-prassiche, e visuo-spaziali;

Entrambi gli ambiti sono di specifica competenza del Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, in base al Decreto Ministeriale 17/01/97 n. 56.

Le scriventi Associazioni professionali chiedono quindi una revisione del parere espresso sotto forma di raccomandazione, riguardo alla composizione delle équipes multidisciplinari, da cui si evinca che la figura del Terapista della Riabilitazione possa essere scelta indifferentemente tra i soggetti muniti di Laurea in Logopedia e quelli muniti di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, e, in presenza di un disturbo disgrafico, preveda necessariamente un approfondimento delle competenze prassico- motorie e dell’organizzazione visuo-spaziale a cura del Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva.

Riservandosi, in difetto di risposte precise in tal senso, di dare corso alle opportune iniziative per tutelare i diritti di categoria, confidiamo nell’attenzione a quanto da noi richiesto, anche attraverso un confronto volto alla precisazione degli specifici campi di competenza.

Cordiali saluti.

 

Presidente AITNE                                  Presidente ANUPI

Dott.ssa Maria Letizia Tossali                         Dott. Andrea Bonifacio

 

Roma, 06/05/2013

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