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FATTURAZIONE ELETTRONICA e Sistema Tessera Sanitaria

SISTEMA TESSERA SANITARIA

L’art. 3 co. 3 del DLgs. 175/2014 prevede che il Sistema Tessera Sanitaria, metta a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. A tal fine, la stessa disposizione stabilisce che le suddette informazioni debbano essere trasmesse telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria dalle strutture sanitarie accreditate e dagli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.Sono tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Sanitario anche i soggetti obbligati che adottano:

  • il regime di vantaggio (ex art. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011, conv. L. 111/2011, detti anche contribuenti minimi);
  • il regime forfetario per gli autonomi (ex art. 1 co. 54-89 della L. 23.12.2014 n. 190 e art. 1 co. 9-11 della L. 30.12.2018 n. 145).
Soggetti tenuti alla trasmissione dei dati 
 
Dal 2015, sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria i seguenti soggetti:
  • iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
  • farmacie pubbliche e private;
  • aziende sanitarie locali (ASL);
  • aziende ospedaliere;
  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);
  • policlinici universitari;
  • presidi di specialistica ambulatoriale;
  • strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
  • altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari.
Dal 2016, sono obbligati a trasmettere al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie e veterinarie, sostenute dalle persone fisiche anche i seguenti soggetti (art. 1 co. 949 lett. a) della L. 208/2015; DM 1.9.2016):
  • le c.d. “parafarmacie”;
  • gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica e veterinari;
  • gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
  • le strutture sanitarie autorizzate e non accreditate con il SSN. 
Il DM 2.8.2016 precisa che le strutture sanitarie obbligate alla trasmissione dei dati sono quelle autorizzate ai sensi:
  • dell’art. 8-ter del DLgs. 30.12.92 n. 502, concernente le autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie;
  • dell’art. 70 co. 2 del DLgs. 6.4.2006 n. 193, concernente le autorizzazioni regionali per la vendita al dettaglio di medicinali veterinari.
Per contro, non sono tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie:
  • i soggetti non ricompresi nelle tipologie sopra indicate (es. fisioterapisti, logopedisti, tnpee e igienisti dentali, se non sono medici od odontoiatri e non sono accreditati al SSN);
  • gli eredi, in relazione ai dati riguardanti il defunto, in quanto essi non rientrano tra i soggetti obbligati e non possono accreditarsi al Sistema TS.

 

E’ possibile emettere fattura elettronica per i dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria?

Con le modifiche che l’art. 1 co. 53 della L. 145/2018 ha apportato all’art. 10-bis del DL 119/2018, è fatto divieto di emettere fatture in formato elettronico se i relativi dati sono da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria. Pertanto, dovrà essere emessa fattura in modalità cartacea da parte degli operatori sanitari in tutte le situazioni in cui sia richiesto l’invio al Sistema TS a prescindere dal fatto che il suddetto invio poi effettivamente avvenga.

Tutti i soggetti non tenuti alla trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria sono pertanto obbligati alla emissione della fattura o parcella in formato elettronico.

Si precisa che il DLgs. 127/2015 prevede che, dall’1.1.2019, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti in Italia, ove soggette all’obbligo di fatturazione o documento analogo, siano documentate mediante fattura elettronica, nel rispetto delle regole tecniche di cui al provv. Agenzia delle Entrate 89757/2018 (in particolare, occorre che la fattura sia emessa in formato XML e trasmessa al Sistema di Interscambio).

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