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Codice Deontologico dell’ ANUPI TNPEE

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CODICE DEONTOLOGICO

 

 

INDICE

  1.  SEZIONE: PRINCIPI GENERALI
  2. SEZIONE: COMPITI E DOVERI DEL TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA (TNPEE)
  3. SEZIONE: RAPPORTI CON L’UTENTE ED IL COMMITTENTE
  4. SEZIONE: RAPPORTI CON I COLLEGHI ED ALTRI PROFESSIONISTI
  5. SEZIONE: SANZIONI DISCIPLINARI
  6. SEZIONE ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E CONTESTO SOCIALE
  7. NORME FINALI

 

 

I. PRINCIPI GENERALI

 Art. 1 Il presente Codice Deontologico è costituito da un corpus di principi, comportamenti e regole che il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (TNPEE) è tenuto a conoscere ed osservare nell’esercizio della sua professione per garantire la qualità delle prestazioni e per tutelare il cittadino da abusi o carenze professionali.

La non conoscenza delle norme non lo preserva dalla responsabilità che l’inosservanza comporta; ogni atto professionale o personale, anche se compiuto al di fuori dell’ambito lavorativo, che sia in contrasto con i principi qui di seguito indicati, verrà perseguito attraverso le procedure e le sanzioni previste dal Regolamento Disciplinare.

 

II. COMPITI E DOVERI DEL TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA (TNPEE)

Art. 2 Il TNPEE svolge in via autonoma o subordinata la sua attività professionale in ambito sanitario in riferimento alle diagnosi mediche e/o psicologiche. L’intervento del TNPEE  ha come fine lo sviluppo armonico delle competenze del soggetto con disturbo di sviluppo, tramite la realizzazione di condizioni in cui funzioni e abilità possano comparire ed evolvere malgrado le difficoltà di base; tale obiettivo deve essere perseguito attraverso lo svolgimento degli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuro-psicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo.

L’attività professionale del TNPEE  implica :

– la conoscenza di metodologie e tecniche connesse alla professione;

– la maturità e la consapevolezza delle dinamiche interpersonali nell’accogliere la domanda di aiuto dell’utente.

Il TNPEE è tenuto a mantenere la propria competenza professionale ai livelli ottimali impegnandosi, in ottemperanza a quanto previsto dalla normative nazionali sull’Educazione Continua in Medicina, ad adeguare il proprio sapere al progresso della ricerca scientifica e professionale.

Gli ambiti di intervento del Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva sono rivolti:

  1. alla prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili,
  2. alla didattica nelle seguenti declinazioni:
  • tutor di tirocinio nei corsi di Laurea di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva
  • docente delle discipline relative alla riabilitazione in età evolutiva
  • relatore esperto della materia coordinatore didattico di sede dei corsi di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva

      c. alla ricerca scientifica;

      d. all’organizzazione di servizi, dipartimenti, uffici o unità operative.

 L’intervento del TNPEE può essere rivolto, oltre che alla persona, anche agli Enti o alle Istituzioni che ne richiedano la consulenza.

Il TNPEE deve impegnarsi, in considerazione della complessità del lavoro, a ricercare momenti strutturati di consulenza e verifica specifica; deve inoltre mantenere una dignità professionale e non abusare in nessun caso della propria posizione professionale, difendere l’onestà, l’integrità e la fiducia, aspirare a diffondere la sua competenza e le conoscenze professionali.

 Art. 3 La gestione dei dati clinici è subordinata al consenso di chi tutela i diritti del soggetto in età evolutiva; il TNPEE deve rispettare e mantenere il segreto in ordine a ogni notizia riguardante i minori a cui l’intervento riabilitativo è rivolto. Il TNPEE provvede alla conservazione dei dati personali del cui trattamento abbia la responsabilità, mediante l’adozione delle preventive misure di sicurezza individuate e periodicamente aggiornate dalla vigente normativa, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita degli stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

La trasmissione di informazioni finalizzata all’ottimizzazione del percorso riabilitativo del paziente è consentita nei confronti di soggetti a loro volta tenuti al segreto professionale.

Il TNPEE non può svolgere alcun atto professionale senza esplicito consenso dei tutori del soggetto in età evolutiva, conseguente ad una dettagliata informazione ed alla esplicitazione di ogni altro elemento utile a determinare la piena consapevolezza circa   gli interventi da attuare.

L’onorario previsto per le prestazioni riabilitative in età evolutiva che si svolgono in ambito libero-professionale deve essere adeguato all’impegno ed alla preparazione professionale.

 

 III. RAPPORTI CON L’UTENTE ED IL COMMITTENTE

 Art. 4 Il TNPEE, nel pieno rispetto della salvaguardia della persona, svolge il proprio intervento senza pregiudizi di razza, origine etnica, status sociale, sesso, convinzioni religiose e sociali.

Il TNPEE si impegna a rispettare la cultura, le credenze, le opinioni ed i valori dell’utente, anche se non facenti parte del proprio sistema di valori.

Nell’accogliere la richiesta di intervento il TNPEE si deve attivare ed impegnare al meglio delle proprie capacità professionali, limitando l’intervento solo al tempo necessario.

Il contratto di intervento impegna con reciproci diritti e doveri il TNPEE, e l’utente e/o il committente che lo rappresenta.

Il TNPEE, nell’adempimento del proprio intervento è tenuto a salvaguardare prioritariamente l’interesse dell’utente, e qualora questo fosse in contrasto con il committente deve chiaramente dichiararlo al committente stesso.

Il TNPEE, all’inizio del contratto d’intervento deve informare l’utente o chi lo rappresenta della tecnicità e metodologia che userà e degli obiettivi che si prefigge.

Il TNPEE, nell’esercizio della sua attività professionale si attiene alle norme di tutela previste dalle leggi; qualora intendesse utilizzare i dati dell’attività professionale che coinvolgono l’utente, ai fini della propria attività di studio e ricerca o comunicazioni scientifiche, deve preventivamente richiedere l’autorizzazione dell’utente o del suo legale rappresentante, salvaguardandone comunque l’anonimato.

Il TNPEE, qualora venga a conoscenza di fatti oggettivamente dannosi nei confronti dei diritti dell’infanzia, o dell’incapacità di quest’ultima ad esprimere autonomamente la propria sofferenza, è tenuto ad attivarsi nelle sedi più appropriate.

 

 IV. RAPPORTI CON I COLLEGHI ED ALTRI PROFESSIONISTI

Art. 5 Il TNPEE, nel rapporto con i colleghi deve ispirarsi a principi di lealtà, rispetto reciproco e correttezza professionale, e deve difendere i principi della professione nei confronti delle altre figure professionali.

Il TNPEE si impegna a comunicare ai colleghi, attraverso i canali dell’Associazione, i risultati delle proprie ricerche e conoscenze tecniche, per favorire le conoscenze del proprio ambito di attività professionale .

Il TNPEE è tenuto in via generale a non emettere giudizi negativi sulla formazione, competenza e lavoro professionale di colleghi al fine di evitare giudizi lesivi della loro professionalità. Qualora il TNPEE venga a conoscenza di comportamenti oggettivi deontologicamente scorretti è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Associazione stessa.

 

 V. SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 6 Il Socio che si renda colpevole di abusi o di mancanze nell’esercizio della professione o comunque di fatti non conformi all’esercizio della professione ovvero di fatti contrari ai doveri associativi o agli interessi dell’Associazione ovvero di fatti deontologicamente non corretti è sottoposto a procedimento disciplinare.

 A) Competenza e procedimento disciplinare

La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al Collegio dei Probiviri.

Il procedimento disciplinare prende avvio su istanza del Collegio dei Probiviri o su segnalazione del Comitato Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri non può infliggere alcuna sanzione disciplinare, anche in ipotesi di sanzione automatica, senza che l’interessato sia stato preavvisato, con l’assegnazione di un termine non inferiore a 20 giorni, per esporre le proprie ragioni e formulare le proprie difese.

Il Collegio dei Probiviri, sulla scorta degli atti, convocherà le parti per la contestazione degli addebiti.

Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di sentire testimoni preavvisandone l’interessato, che ha diritto di partecipare alla loro audizione.

 

B) Sanzioni

Le sanzioni disciplinare sono:

  1. l’ammonimento, che consiste nel diffidare l’interessato a non ricadere nella mancanza commessa;
  2. la censura, che consiste in una dichiarazione formale scritta di biasimo;
  3. la sospensione, che consiste in una temporanea perdita del requisito associativo, per un periodo non inferiore al mese e non superiore all’anno;
  4. la radiazione, che consiste nell’espulsione definitiva dall’Associazione.

Il provvedimento è stabilito in proporzione alla gravità della violazione e all’entità dei danni cagionati.

Il provvedimento è attuato dal Comitato Direttivo su decisione del Collegio dei Probiviri, il quale dovrà esprimere il proprio parere entro 90 giorni dall’attivazione del procedimento disciplinare.

 – Ammonimento e censura

Possono comportare un ammonimento o una censura:

  1. comportamenti contrari agli interessi dell’Associazione;
  2. comportamenti deontologicamente scorretti la cui rilevanza, a giudizio del Collegio dei Probiviri, sia di entità tale da non importare le sanzioni della sospensione o della radiazione.

 

 – Sospensione

Comportano automaticamente la sospensione:

  1. i casi di sospensione o divieto di esercizio di attività professionale disposti dalla legge;
  2. l’interdizione temporanea dai pubblici uffici;
  3. il provvedimento di rinvio a giudizio o atto equivalente per un reato connesso con l’esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell’esercizio della professione.

In tale ipotesi, la durata della sospensione sarà pari a quella della sanzione per i casi 1) e 2) e per l’ipotesi  3) sarà fino ad un anno salvo proroga a discrezione del Comitato Direttivo e salvo l’immediata revoca in ipotesi di proscioglimento.

Possono comportare la sospensione:

  1. la condanna ad una pena inferiore a due anni se per reati dolosi o superiore a due anni se per reati colposi, ovvero ad una pena alternativa;
  2. l’essere sottoposti a misura cautelare o misura di sicurezza personale;
  3. l’ordinanza di convalida del fermo o dell’arresto;
  4. il rinvio a giudizio o atto equivalente per reati diversi da quelli previsti nel paragrafo precedente;
  5. comportamenti contrari agli interessi dell’Associazione;
  6. comportamenti deontologicamente scorretti.

Qualora in costanza di provvedimento di sospensione vengano caducate le ipotesi di cui ai precedenti punti 2) 3) e 4), il provvedimento verrà immediatamente revocato.

Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena.

 

– Radiazione

Comportano automaticamente la radiazione:

  1. la dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici;
  2. la condanna per reato connesso con l’esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell’esercizio della professione;
  3. la condanna, anche al di fuori dei casi previsti sub b) ad una pena detentiva superiore a due anni per reato non colposo;
  4. il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario;
  5. l’assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
  6. l’assegnazione ad una casa di cura e di custodia ex art. 219 c.p.;

Possono comportare la radiazione:

  1. comportamenti gravemente contrari agli interessi dell’Associazione;
  2. comportamenti deontologici gravemente scorretti.

Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena.

 

C) Ricusazione / Astensione del Collegio dei Probiviri

I componenti del Collegio dei Probiviri possono essere ricusati per i motivi di cui all’Art.52 c.p. ed astenersi per i medesimi motivi.

 

D) Prescrizione

L’azione disciplinare non cade in prescrizione per i fatti che comportano la radiazione, mentre è soggetta a prescrizione qualora, nonostante i fatti siano portati a conoscenza del Comitato Direttivo e del Collegio dei Probiviri, il provvedimento disciplinare non venisse attivato entro i seguenti termini:

– entro 4 mesi per l’avvertimento,

– entro 6 mesi per la censura;

– entro 12 mesi per la sospensione.

 

E) Re-iscrizione

Il socio radiato dall’Albo si può re-iscrivere nei seguenti termini:

-trascorsi 3 anni in caso di radiazione non automatica; trascorsi 4 anni in caso di radiazione automatica e, in presenza di condanna penale, quando si sia avuta successiva riabilitazione; trascorsi 6 anni in caso di radiazione automatica e di condanna per reato commesso con l’esercizio della professione.

 

  VI. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E CONTESTO SOCIALE

 Art. 7  Il TNPEE si impegna all’interno del proprio posto di lavoro a ricercare le migliori condizioni di intervento operativo finalizzate ad un miglioramento della qualità della vita e in modo da ampliare le opportunità di tutte le persone, con particolare attenzione per quelle svantaggiate.

 

 

VII. NORME FINALI

 Art. 8 L’osservanza delle norme contenute nel presente Codice di Deontologia è compito di tutti i Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva ed è sottoposta a vigilanza da parte dell’Associazione nei termini consentiti dalla normativa vigente.

 Art. 9 E’ prevista la possibilità di revisione di tutte o di una parte delle norme sopra elencate, in adeguamento alle specifiche esigenze professionali, più in generale a quelle sociali, nonché alla normativa vigente. Tale compito è di competenza del Comitato Direttivo, che potrà incaricare una o più persone esperte o istituire una commissione temporanea.

 Art. 10 Modifiche al presente Codice Deontologico potranno essere proposte su istanza del Comitato Direttivo e deliberate a maggioranza dall’Assemblea dei Soci.

 

(modificato in Assemblea dei Soci del 24 novembre 2012)

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