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REGOLAMENTO DEI COORDINAMENTI REGIONALI – ANUPI TNPEE

 

REGOLAMENTO

DEI COORDINAMENTI REGIONALI 

 

 

 

REGOLAMENTO DEI COORDINAMENTI REGIONALI 

 

Articolo 1

Sono istituiti i Coordinamenti Regionali di ANUPI TNPEE, che verranno costituiti nei modi previsti dalla legge e con i poteri assegnati dal presente Regolamento.

I Coordinamenti Regionali sono articolazioni territoriali di ANUPI TNPEE e svolgono le loro funzioni in coerenza con gli scopi associativi.

 

Articolo 2

 I Coordinamenti Regionali hanno le seguenti finalità:

 1) Promuovere iniziative di servizio riservate ai soci, in collaborazione con il Referente nazionale per il coordinamento tra le regioni e la Redazione del sito web dell’Associazione, quali:

  • anagrafe dei soci iscritti
  • anagrafe dei centri privati o convenzionati nei quali operano i soci dell’Associazione
  • diffusione di informative e comunicati relativi alla professione

 2) Promuovere iniziative di studio e aggiornamento riservate ai soci, con preventiva approvazione del progetto da presentare al Comitato Direttivo Nazionale

 3) Promuovere iniziative rivolte all’esterno e ai soci, con la preventiva approvazione da parte del Comitato Direttivo Nazionale.

Tali iniziative potranno:

  • coinvolgere le istituzioni locali rispetto alla promozione della professione (tramite pubblicazioni su quotidiani e riviste, seminari, convegni, patrocini, ecc.)
  • affiancare altre Associazioni Professionali in iniziative che abbiano valore di scambio politico e culturale, verso la pubblica opinione e verso le istituzioni locali.

 

Articolo 3

Le iniziative dei Coordinamenti di cui ai punti 2) e 3) del precedente articolo andranno presentate in forma scritta al Comitato Direttivo Nazionale per il tramite del Referente

Nazionale per il coordinamento tra le regioni, unitamente al relativo preventivo di spesa.

Verranno altresì comunicate ai soci, per permettere una piena condivisione del lavoro in atto e favorire la trasmissione delle diverse esperienze:

  • sulle pagine regionali del sito web dell’Associazione (anupi.it )
  • attraverso newsletters e pagine Facebook regionali
  • durante le Assemblee Nazionali

 

Articolo 4

L’istituzione del Coordinamento Regionale avviene su iniziativa dei soci che svolgono attività di TNPEE nella regione che indirizzano al Presidente la relativa richiesta. Il Presidente, sentito il parere del Referente Nazionale per il coordinamento tra le regioni e previo accertamento dei seguenti requisiti:

a) presenza attiva all’interno dell’Associazione

b) frequenza alla formazione per quadri associativi

c) pratica della professione

d) essere in regola con l’iscrizione annuale 

nomina i componenti del Coordinamento Regionale. Alla prima riunione del Coordinamento viene individuato tra i componenti il Referente Coordinatore il cui nominativo è comunicato in forma scritta al Presidente Nazionale.

Il Coordinamento Regionale resta in carica per 3 anni, salvo scioglimento disposto con delibera motivata del Comitato Direttivo Nazionale, in caso di grave violazione delle leggi, dello Statuto, dei Regolamenti dell’Associazione, ovvero di comprovata inoperatività. In fase di prima applicazione del Regolamento il Coordinamento regionale rimane in carica fino alla scadenza del mandato delle cariche associative nazionali.

Il decadimento di un membro del Coordinamento Regionale avviene nei seguenti casi:

  • mancato rinnovo della quota associativa annuale
  • violazione dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione
  • dimissioni volontarie, presentate attraverso comunicazione scritta, al Presidente.

 Sulla decadenza di un membro del Coordinamento Regionale si pronuncia il Comitato Direttivo Nazionale.

 

Articolo 5

 

Il Coordinamento Regionale opera attraverso riunioni in presenza, in audioconferenza e con ogni altro mezzo o modalità ritenuti efficaci dai suoi componenti. Ai fini della trasparenza verso i soci e gli organismi dell’Associazione e per favorire il passaggio delle informazioni ai nuovi designati, il Coordinamento lascia traccia scritta del lavoro svolto.

 

Articolo 6

Il Coordinamento Regionale non ha personalità giuridica, pertanto la sua contabilità sarà ricompresa nel bilancio nazionale. Le modalità di rimborso o sostenimento delle spese effettuate avvengono secondo le regole stabilite dal Regolamento gestione incassi e pagamenti dell’Associazione Nazionale.

 

Articolo 7

Per qualunque aspetto non contemplato dal presente regolamento vige lo Statuto dell’Associazione Nazionale.

 

Articolo 8 Norma transitoria

Nelle regioni in cui, alla data di approvazione del presente Regolamento, fosse ancora in carica il Direttivo eletto dai soci della Sezione Regionale o il Coordinatore Regionale nominato dal Comitato Direttivo Nazionale, il Regolamento dei Coordinamenti Regionali entrerà in vigore alla scadenza dei mandati attualmente in essere.

 

 

Firenze, 6 novembre 2016

 

 

 

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