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Decreto ministeriale sulla composizione del Consiglio direttivo degli Ordini TSRM PSTRP

Interpretazione della rappresentanza per le aree tecnico sanitaria e della riabilitazione

Relativamente al decreto di “Determinazione della composizione del Consiglio direttivo dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”, abbiamo constatato che il Ministero della salute non ha tenuto conto della proposta emendativa di questa Federazione nazionale, formulata a favore della massima rappresentatività possibile,  in coerenza con quanto approvato dal nostro Consiglio nazionale e successivamente condiviso dal CONAPS e dalle AMR che ne fanno parte.

Il testo pubblicato non ha, infatti, recepito l’emendamento proposto con  lettera prot. n. 947/2019 del 15 marzo 2019, in risposta a una loro specifica richiesta.

Lattuale formulazione non preclude in termini assoluti interpretazioni che, oltre a impegnarci in lunghi e faticosi contenziosi, metterebbero in seria discussione il criterio della massima rappresentatività possibile nell’Organo esecutivo degli Ordini. Il testo consegnatoci non esclude oltre ogni ragionevole dubbio che i 4 rappresentanti dell’area tecnico sanitaria e/o i 4 di quella della riabilitazione possano essere tutti (o 3 o 2) di uno stesso profilo, in rappresentanza, però, di ben otto differenti professioni.

Per evitare questa eventualità la scrivente ha presentato la seguente proposta emendativa all’art. 1,

comma 1:

…omissis…

  1. quattro componenti della professione sanitaria di Tecnico sanitario di radiologia medica;
  2. quattro in rappresentanza di altrettante professioni sanitarie dell’area tecnico sanitaria;
  3. quattro in rappresentanza di altrettante professioni sanitarie dell’area della riabilitazione;
  4. uno in rappresentanza delle professioni sanitarie dell’area della prevenzione.

Sentito per le vie brevi, il Ministero della salute ci ha comunicato che la nostra proposta emendativa non è stata accolta perché tautologica, in quanto l’attuale formulazione del decreto non può che essere intesa nel senso da noi indicato.

A questo ultimo riguardo, superando ogni diversa esegesi,  abbiamo ritenuto di chiedere al Ministero della salute che si esprima in modo formale circa la ridetta interpretazione e, considerata l’urgenza derivante dall’approssimarsi del terzo quadrimestre dell’anno in cui i Consigli direttivi scadono, che lo faccia necessariamente e opportunamente non oltre il prossimo 8 settembre, chiarendo dunque che il testo dell’art. 1, comma 1 vada inteso nel modo già rappresentato:

  1. quattro componenti della professione sanitaria di Tecnico sanitario di radiologia medica;
  2. quattro in rappresentanza di altrettante professioni sanitarie dell’area tecnico sanitaria;
  3. quattro in rappresentanza di altrettante professioni sanitarie dell’area della riabilitazione;
  4. uno in rappresentanza delle professioni sanitarie dell’area della prevenzione.

A ulteriore garanzia della maggior rappresentatività possibile delle 19 professioni afferenti all’Ordine e come soggetto di garanzia del corretto processo di costituzione del cosiddetto maxi Ordine stiamo valutando tutte le necessarie e possibili ulteriori azioni.

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