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Vademecum su iscrizioni agli albi e agli ordini delle professioni sanitarie

 

 

L’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE È OBBLIGATORIA?

, l’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria per l’esercizio di una delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolta (anche per i pubblici dipendenti).

L’obbligo è previsto dalle disposizioni dell’art. 4 della Legge 3/2018 (Legge Lorenzin) – che sostituisce i Capi I, II, III, del D.Lgs. 233/1946, poi ratificato dalla Legge 561/1956 – del D.M. 13 marzo 2018, coordinate con l’art. 2, comma 3, della Legge 43/2006.

 

QUALI SONO I TITOLI CHE DEVONO ESSERE POSSEDUTI PER POTERSI ISCRIVERE ALL’ALBO?

Sono i seguenti:

  • Diploma Universitario/Laurea, abilitante alla professione
  • titolo del pregresso ordinamento riconosciuto equipollente dai decreti ministeriali, specifici per ogni profilo professionale
  • decreto individuale di equivalenza, emesso al termine dell’iter previsto dal DPCM 26/07/2011

 

QUALI SONO GLI ORDINI O ALBI DELLE PROFESSIONI SANITARIE INTERESSATI DALLE NORME SOPRA RICHIAMATE?

Questi sono i nuovi ordini e i relativi albi professionali:

  • Ordine delle professioni infermieristiche – albi: Infermiere, Infermiere pediatrico
  • Ordine della professione di ostetrica – albo: Ostetrica
  • Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione – albi: Assistente sanitario, Tecnico sanitario di radiologia medica, PODOLOGO, FISIOTERAPISTA, LOGOPEDISTA, ORTOTTISTAASSISTENTE  DI OFTALMOLOGIA, TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ  NELLETÀ EVOLUTIVA, TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA, TERAPISTA OCCUPAZIONALE, EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO SANITARIO, TECNICO AUDIOMETRISTA, TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO, TECNICO  DI   NEUROFISIOPATOLOGIA,  TECNICO  AUDIOPROTESISTA,  TECNICO  DELLA FISIOPATOLOGIA   CARDIOCIRCOLATORIA  E  PERFUSIONE    CARDIOVASCOLARE,  TECNICO ORTOPEDICO, IGIENISTA  DENTALE, DIETISTA, TECNICO DELLA PREVENZIONE NELLAMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO. (sono scritti in maiuscoletto i 17 nuovi albi istituiti con Decreto del Ministro della Salute del 13 marzo 2018, attuativo della Legge 3/2018)

 

Questi sono gli ordini professionali già esistenti (alcuni di questi, dalla recente normativa, sono stati posti sotto la vigilanza del Ministero della Salute, altri lo erano già)

  • Ordine dei biologi
  • Ordine dei chimici
  • Ordine dei farmacisti
  • Ordine dei fisici
  • Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri
  • Ordine degli psicologi
  • Ordine dei veterinari

 

DA QUANDO DECORRE L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE E QUAL È IL TERMINE TEMPORALE PER ISCRIVERSI?

Non esiste un termine temporale entro il quale iscriversi perché l’obbligo è già attivo per tutti coloro che svolgono, a qualunque titolo (in regime di dipendenza e/o libero professionale) una delle professioni sanitarie.

Per le professioni sanitarie che avevano già in precedenza l’albo e l’ordine, l’iscrizione era già attiva ed assoggettata alla medesima obbligatorietà.

Per le professioni sanitarie sopra scritte in maiuscoletto, invece, l’obbligo di iscrizione è effettivamente operativo ed esigibile dal 1 luglio 2018 – data di attivazione dei nuovi albi e della relativa procedura dematerializzata di iscrizione.

Ne consegue che chi non ha perfezionato e/o non perfezionerà l’iscrizione potrà incorrere nelle conseguenze civili e penali previste dalla Legge.

In proposito, la federazione degli ordini TSRM e PSTRP, sul proprio sito istituzionale ha recentemente pubblicato un comunicato con il quale ribadisce che:

  • l’obbligo dell’iscrizione all’albo decorre dalle ore 23:00 del 14 febbraio 2018, ciò dall’entrata in vigore della legge 3/2018, mentre l’esigibilità dello stesso obbligo  di iscrizione decorre dalle ore 24:00 del successivo 30 giugno 2018.
  • dalle ore 24:00 del prossimo 31 dicembre, al momento della pre-iscrizione, il portale istituzionale chiederà al professionista di autocertificare se dal 1 luglio al 31 dicembre 2018 ha o meno esercitato la professione per la quale sta per chiedere l’iscrizione all’albo

A seguito del comunicato, si deduce che gli ordini, se vengono accertati periodi di mancata iscrizione, hanno intenzione di poter richiedere il pagamento degli arretrati a chi risulta inadempiente.

 

CHE COS’È E CHI RIGUARDA LA FASE TRANSITORIA?

È un periodo di tempo previsto dal D.M. 13/03/2018 per gli Ordini professionali, nei quali sono stati inseriti i 17 nuovi albi, al fine di assicurarne l’operatività e l’implementazione.

In questa fase, gli Ordini sono supportati, tecnicamente e amministrativamente, dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative (RAMR) che hanno l’incarico di valutare tutte le domande e di proporre all’Ordine l’iscrizione all’albo di chi ha i requisiti.

Questa fase dura 18 mesi dal 18 aprile 2018, data di entrata in vigore del Decreto sopra richiamato.

È opportuno sottolineare che questo non è da intendersi come un temine temporale entro il quale la/il professionista ha tempo per iscriversi.

Per la fase transitoria, il Ministero della Salute, al fine di sensibilizzare tutte le aziende pubbliche e private sui tempi tecnici necessari per la iscrizione ai nuovi albi e sulle verifiche in merito al rispetto dell’obbligo, ha inviato a tutti gli Assessorati regionali una specifica nota in data 4 giugno 2018. prot. n. 29123, dove ha evidenziato che:

  • il rilascio della documentazione attestante l’avvenuta iscrizione all’albo potrà avvenire fino a settembre 2019, termine indicato nel D.M. 13.03.2018 per la conclusione dell’incarico di sup- porto dei rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative
  • sia possibile ammettere con riserva le persone abilitate all’esercizio di una delle 17 profes – sioni sanitarie afferenti ai nuovi albi, qualora risultassero ancora non in possesso della certi- ficazione attestante l’iscrizione all’albo professionale quale requisito indispensabile ai fini dell’assunzione o della partecipazione ai concorsi pubblici
  • tale requisito dovrà comunque essere richiesto dalle Aziende sanitarie e pertanto esibito dal- la lavoratrice o dal lavoratore, al termine  del  perfezionamento della relativa iscrizione all’albo.

 

COME SI FA A ISCRIVERSI ALL’ALBO PROFESSIONALE?

Per iscriversi è stata predisposta una procedura telematica, attiva dal 1 luglio 2018, sul portale della federazione nazionale degli ordini TSRM e PSTRP: www.tsrm.org

Sul portale web, inoltre, sono pubblicati tutti i recapiti delle sedi degli ordini territoriali.

Occorre registrarsi sul portale, inserire i propri dati anagrafici, scegliere il proprio Albo, stampare compilare e firmare l’autocertificazione, quindi, procedere al caricamento definitivo, allegando copia del proprio documento di identità.

Gli albi interessati avranno 60 giorni per valutare la domanda anche sottoponendola al vaglio del Consiglio direttivo.

Se la domanda verrà accettata, si dovrà poi inviare telematicamente anche una foto per la tessera dell’Ordine professionale.

L’Ordine avrà comunque 3 mesi di tempo per valutare la conferma o meno dell’iscrizione in particolare riguardo i titoli di formazione che il professionista avrà allegato alla richiesta.

I tempi dell’iter sono normati, ma ai fini legali e assicurativi farà fede la data della preiscrizione da parte del professionista.

 

QUALI COSTI È CHIAMATO A SOSTENERE DIRETTAMENTE CHI SI ISCRIVE?

In caso di esito positivo della richiesta di iscrizione, il professionista dovrà stampare il modulo, apporre la marca da bollo da 16 euro ed effettuare i seguenti versamenti:

  • 168 euro di tassa concessione governativa (una tantum al momento della prima iscrizione)
  • da 65 a 165 euro di quota di iscrizione annuale (l’ammontare preciso è definito e deliberato dall’Ordine del territorio di appartenenza).

Se chi si iscrive non è già socio di una delle Associazioni Maggiormente Rappresentative, sarà tenuto a versare un’ulteriore quota di 35 euro per assolvere ai diritti di segreteria; per chi invece è socio, la quota sarà assolta direttamente dall’Associazione.

L’ammontare sopra descritto è previsto solo per la prima iscrizione all’albo, negli anni successivi dovrà essere versata solo la quota di iscrizione annuale.

Il termine temporale entro il quale effettuare il versamento delle quote dovute e le relative modalità saranno comunicati all’interessata/o al temine della procedura di iscrizione.

 

Criticità, azioni e conclusioni

Oggi sono evidenti le criticità delle scelte politiche adottate in questi anni, spesso schizofreniche e sorde a tutte le nostre circostanziate obiezioni, per il riconoscimento dei percorsi formativi e dei titoli per l’accesso all’impiego alle professioni sanitarie.

Per quanto sopra, numerosi titoli di studio del vecchio ordinamento risultano esclusi da quelli equipollenti ed i percorsi di riconoscimento dell’equivalenza, senza ragioni apparenti, sono interrotti da oltre un quinquennio, privando ingiustamente delle legittime risposte migliaia di interessate/i.

È di questi giorni, un’improvvida impennata di attivismo da parte degli ordini che, nel sollecitare l’iscrizione di tutti le lavoratrici e i lavoratori agli albi, contestualmente, ribadiscono che chi non si iscrive può incorrere nel reato di “esercizio abusivo della professione sanitaria, senza tenere conto di tutte le difficoltà del momento.

Considerato quanto sopra, come FP CGIL, a tutti i livelli, abbiamo avviato interlocuzioni con il Ministero, le Regioni, le centrali datoriali e le aziende, pubbliche e private, per sensibilizzarli alla massima cautela in eventuali verifiche sul personale dipendente, specialmente nel periodo transitorio.

Come potete leggere nella nota allegata, stiamo proseguendo unitariamente il confronto con il Governo e le Regioni per affrontare concretamente le problematiche inerenti il riconoscimento dei titoli di studio del vecchio ordinamento, anche con gli istituti dell’equipollenza e dell’equivalenza ma estendendo   l’originario  termine  temporale  indicato  dalla  normativa  (i  titoli   del  pregresso ordinamento, per essere valutabili, secondo la norma attualmente in vigore, devono essere conseguiti entro il 17 marzo 1999), poiché una platea importante e assai numerosa di lavoratrici e lavoratori, che esercitano alcune delle professioni sanitarie, non hanno un quadro correttamente definito e tuttora rischiano di non potere essere riconosciute.

Per assicurare un futuro ai servizi di welfare, non si può prescindere dalle lavoratrici e dai lavoratori che in questi anni li hanno sempre efficacemente garantiti e bisogna individuare soluzioni che consentano di evitare qualsiasi ripercussione occupazionale.

Resta saldamente fermo il nostro obiettivo di ottenere la modifica del quadro normativo e contrattuale in materia, perché vogliamo cambiare un sistema strutturato oggi come una “tassa obbligatoria” per lavorare, posta ingiustamente  e unicamente a carico delle lavoratrici e dei lavoratori, con l’effetto di produrre un immediato, notevole e costante aggravio di costi.

Infine, sulla scelta politica di generalizzare l’obbligo di iscrizione, senza nemmeno prevedere nessuna motivata graduazione e/o esclusione, come FP CGIL abbiamo più volte manifestato la nostra contrarietà e continueremo a lavorare per sollecitare un cambio di direzione.

 

Responsabile professioni sanitarie

Fp Cgil Nazionale

Gianluca Mezzadri

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